Riforma agenti sportivi, entro il 1 marzo le disposizioni attuative

Una battaglia durata mesi, che sembrava vivere uno stato di impasse. Dopo una lunga ed accurata istruttoria condotta dai competenti uffici ministeriali, il Parlamento italiano ha varato lo scorso 23 dicembre una importante e, sotto certi aspetti, addirittura storica riforma inerente all’attività degli agenti sportivi, la cui posizione è adesso normata nel corpo della nuova Legge di Bilancio in vigore dal 1 gennaio 2018.

Così recita il comma 373 dell’art. 1: “E’ istituito presso il Coni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.
Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo”.

L’intervento legislativo si è reso particolarmente necessario a fronte della delibera adottata dalla Fifa a partire dal 1 Aprile 2015, che in pratica aveva – per quanto concerne il calcio – cancellato d’emblée la figura professionale dell’agente, sino a quel momento abilitato attraverso un pubblico esame, iscritto ad un albo e tenuto ad osservare un codice deontologico nonché a dotarsi di polizza di rischio professionale. A rimpiazzarlo, da un punto di vista non solo formale, quella dell’intermediario, tra l’altro vietata ex lege in Italia. Una svolta che produceva l’eliminazione di qualsiasi filtro qualitativo di accesso all’attività, e permetteva a chiunque di svolgerla, a fronte solamente del versamento di un “obolo monetario” alla federazione calcistica di riferimento. Prevista, tra i vari obblighi, anche la compilazione di una autocertificazione in cui si attesta di possedere i necessari requisiti morali, aspetto che – come denunciano gli Agenti – ha ingenerato non poche problematiche in tutto il settore.
La redazione di TMW ha sempre seguito con attenzione l’evolversi della querelle insorta tra le istituzioni sportive, le quali hanno provato a difendere un provvedimento imposto dall’alto, e le rappresentanze sindacali degli agenti. Tra queste, la più attiva è stata sin da subito la IAFA (italian association of football agents), che ha intentato, dal marzo del 2014 in poi (data di approvazione del provvedimento da parte del Comitato esecutivo Fifa), una serie di azioni di tutela, formalmente portate sia in sede giudiziale che politico-istituzionale. Con l’istituzione, presso il Coni, di un Registro nazionale degli agenti sportivi, è stato indubbiamente colmato un pericoloso vuoto normativo. Non si può non rilevare come l’attività di agente, in special modo per il calcio, sia contraddistinta da una forte connotazione economica ed abbia un notevole impatto sui relativi mercati nazionali ed internazionali, tanto da risultare meritevole di inquadramento e regolamentazione statuali, cosi’ come già indicato dalla Commissione Europea nel 2009. La Fifa, secondo il ragionamento degli agenti, con la delibera del 2015 ha esorbitato il perimetro dei propri poteri normativi di associazione privata, incidendo negativamente su quelli che altro non sono che prestatori di liberi servizi, i quali, nel rispetto del diritto comunitario e degli ordinamenti di moltissimi paesi, necessitano, per operare, di qualificazione ed autorizzazione da parte dei preposti organi statuali, e ciò anche a tutela dei fruitori dei loro servizi (calciatori e club). Ad intervenire con legislazioni ad hoc, prima dell’Italia, erano già stati alcuni Paesi europei come Francia (capostipite a riguardo), Danimarca, Svizzera, Ucraina, Repubblica Ceca o Slovacchia. Normative chiare se ne sono date anche Cina e Messico. A questo punto, alla luce di un pacchetto di riforme storico nel settore sportivo che – cosa mai accaduta in passato – il Parlamento ha voluto inserire in una Legge di Bilancio, sembrerebbe quantomai opportuno che la FIGC, in attesa delle definitive disposizioni attuative, emani norme transitorie a strettissimo giro, per assicurare il corretto svolgimento della sessione di calciomercato attualmente in corso e che terminerà il 31 gennaio alle ore 23.

Fonte: tuttomercatoweb.com

Gennaio 12, 2018

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